Oggetti e generi di consumo
E' concessa un'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi
di consumo che i viaggiatori portano con sé nel proprio bagaglio
personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere
commerciale e che il loro valore non superi i 175 €. Tale limite
è ridotto a 90 € per i minori di anni 15. Inoltre per quanto
riguarda alcune categorie di beni (prodotti alcoolici, tabacchi, ecc.),
l'esenzione è accordata entro i quantitativi previsti dalla seguente
tabella per gli acquisti da parte dei viaggiatori comunitari .
TABACCHI,
ALCOOL, PROFUMI, CAFFE', TE'
Quantitativi ammessi per importazioni relative a talune
categorie di viaggiatori
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Prodotti
del tabacco:
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-
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Sigarette
oppure
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200
pezzi
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-
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Sigaretti
(sigari di peso massimo 3 gr. per pezzo)
oppure
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100
pezzi
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-
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Sigari
oppure
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50
pezzi
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-
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Tabacco
da fumo
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250
gr.
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Bevande
alcoliche:
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-
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Bevande
distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico
superiore a 22% vol., alcole etilico non denaturato
di 80% vol. o più
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1
litro
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oppure
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-
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Bevande
distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di
vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol.,vini
spumanti, vini liquorosi
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2
litri
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e
Vini tranquilli
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2
litri
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Profumi
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-
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Profumi
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50
gr.
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-
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e
Acqua
di toilette
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25
cl.
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Caffè
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-
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Caffè
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500
gr.
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oppure
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-
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Estratti
o essenza di caffè
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200
gr.
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Tè
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-
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Tè
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100
gr.
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oppure
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-
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Estratti
o essenza di tè
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40
gr.
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Il
valore dei generi compresi nei quantitativi elencati sopra non va considerato
nel valore globale dei 175 EURO degli oggetti da ammettere in franchigia.
I viaggiatori di
età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi
e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall'esenzione per
il caffè.
Animali
vivi
cani e gatti
Lintroduzione è consentita se gli animali sono muniti di
un certificato di origine e sanità (rilasciato da autorità
sanitarie pubbliche estere riconosciute in Italia) contenente i dati
identificativi degli animali e dei proprietari e attestante che gli
animali sono stati riconosciuti sani e sono stati sottoposti a vaccinazione
antirabbica da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del
rilascio del certificato.
Altri animali
Altri animali come uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri: l'introduzione
è consentita se sono muniti di un certificato di origine rilasciato
dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere
attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria
ed è immune da malattie infettive.
Specie
protette animali
Alcuni animali (ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe
acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli, scimmie) provenienti
da determinati Paesi costituiscono "specie protette" dalla
Convenzione di Washington. Il viaggiatore che volesse introdurre tali
animali deve esibire il certificato CITES (autorizzazione all'esportazione),
rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente
vietate le introduzioni di alcune categorie di animali comprese nell'elenco
dell'appendice 1 della Convenzione di Washington, come ad esempio gli
animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot). La mancata
osservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta,
per il trasgressore, l'irrogazione di sanzioni che vanno da 2 a 18 milioni
e che, nei casi più gravi, possono portare anche al sequestro
dellanimale.
Avorio,
pellicce, corallo
Anche i prodotti derivanti da animali protetti dalla Convenzione di
Washington (ad esempio avorio, pellicce, pelletterie, corallo) all'atto
dell'introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES. Le
sanzioni sono le stesse previste per le importazioni di animali.
Piante
Anche alcuni esemplari di piante (ad esempio cactus ed orchidee) sono
state riconosciute "specie protette". Il viaggiatore, che
volesse introdurre tali tipi di piante, deve munirsi del certificato
di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Per alcune specie (come ad esempio i cactus Ariocarpus e le orchidee
Papiotelinum), la Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto
di importazione o esportazione.
Armi
In applicazione di una norma di pubblica sicurezza è impedito
l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo,
da taglio (anche di carattere ornamentale) o arma impropria, a meno
che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato
dalla Questura della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in
cui l'arma sia sprovvista di tale permesso è possibile depositarla
gratuitamente in dogana in attesa del rilascio dell'autorizzazione.
Sanzioni
Oltre i limiti previsti, le merci e gli oggetti importati devono essere
dichiarati in dogana; sulle quantità eccedenti la franchigia
devono essere corrisposti i diritti doganali. I viaggiatori provenienti
da Paesi Terzi che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di
consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione tentando
di sottrarli fraudolentemente al controllo doganale, oltre a dover pagare
i diritti doganali incorrono nel reato di "contrabbando",
punito con una multa da due a dieci volte i diritti dovuti. Nei casi
in cui è disposta la confisca del bene, questo può essere
riacquistato versando, oltre la multa e i diritti doganali, un importo
pari al suo valore al momento del riacquisto.
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