normativa doganale per le importazioni da paesi extracomunitari

 


Oggetti e generi di consumo

E' concessa un'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi i 175 €. Tale limite è ridotto a 90 € per i minori di anni 15. Inoltre per quanto riguarda alcune categorie di beni (prodotti alcoolici, tabacchi, ecc.), l'esenzione è accordata entro i quantitativi previsti dalla seguente tabella per gli acquisti da parte dei viaggiatori comunitari .

TABACCHI, ALCOOL, PROFUMI, CAFFE', TE'
Quantitativi ammessi per importazioni relative a talune categorie di viaggiatori

Prodotti del tabacco:

-

Sigarette

oppure

200 pezzi

-

Sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr. per pezzo)

oppure

100 pezzi

 

-

Sigari

oppure

50 pezzi

 

-

Tabacco da fumo

250 gr.

Bevande alcoliche:

-

Bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico non denaturato di 80% vol. o più

1 litro

oppure

-

Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol.,vini spumanti, vini liquorosi

2 litri

e

Vini tranquilli

2 litri

Profumi

-

Profumi

50 gr.

 

-

e

Acqua di toilette

 

25 cl.

Caffè

-

 

Caffè

500 gr.

oppure

-

Estratti o essenza di caffè

200 gr.

-

 

100 gr.

oppure

-

Estratti o essenza di tè

40 gr.


Il valore dei generi compresi nei quantitativi elencati sopra non va considerato nel valore globale dei 175 EURO degli oggetti da ammettere in franchigia.

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall'esenzione per il caffè.

Animali vivi

cani e gatti

L’introduzione è consentita se gli animali sono muniti di un certificato di origine e sanità (rilasciato da autorità sanitarie pubbliche estere riconosciute in Italia) contenente i dati identificativi degli animali e dei proprietari e attestante che gli animali sono stati riconosciuti sani e sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato.

Altri animali

Altri animali come uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri: l'introduzione è consentita se sono muniti di un certificato di origine rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria ed è immune da malattie infettive.

Specie protette animali
Alcuni animali (ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli, scimmie) provenienti da determinati Paesi costituiscono "specie protette" dalla Convenzione di Washington. Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire il certificato CITES (autorizzazione all'esportazione), rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune categorie di animali comprese nell'elenco dell'appendice 1 della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot). La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, l'irrogazione di sanzioni che vanno da 2 a 18 milioni e che, nei casi più gravi, possono portare anche al sequestro dell’animale.

Avorio, pellicce, corallo
Anche i prodotti derivanti da animali protetti dalla Convenzione di Washington (ad esempio avorio, pellicce, pelletterie, corallo) all'atto dell'introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES. Le sanzioni sono le stesse previste per le importazioni di animali.

Piante
Anche alcuni esemplari di piante (ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie protette". Il viaggiatore, che volesse introdurre tali tipi di piante, deve munirsi del certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Per alcune specie (come ad esempio i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum), la Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto di importazione o esportazione.

Armi
In applicazione di una norma di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio (anche di carattere ornamentale) o arma impropria, a meno che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dalla Questura della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso è possibile depositarla gratuitamente in dogana in attesa del rilascio dell'autorizzazione.

Sanzioni
Oltre i limiti previsti, le merci e gli oggetti importati devono essere dichiarati in dogana; sulle quantità eccedenti la franchigia devono essere corrisposti i diritti doganali. I viaggiatori provenienti da Paesi Terzi che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione tentando di sottrarli fraudolentemente al controllo doganale, oltre a dover pagare i diritti doganali incorrono nel reato di "contrabbando", punito con una multa da due a dieci volte i diritti dovuti. Nei casi in cui è disposta la confisca del bene, questo può essere riacquistato versando, oltre la multa e i diritti doganali, un importo pari al suo valore al momento del riacquisto.