Pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59, S.O.
Vedi la Dir.P.C.M.
6 agosto 1998, la Circ. 31 luglio 1998, n. 104/98, emanata da: Ministero
del lavoro e della previdenza sociale; Circ. 4 novembre 1998, n. 126,
emanata da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Circ. 22
aprile 1998, n. DPS X40/98/1010, emanata da: Ministero della sanità;
Circ. 9 ottobre 1998, n.214, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale
previdenza sociale); Circ. 19 ottobre 1998, n. 423, emanata da: Ministero
per la pubblica istruzione; Circ. 17 dicembre 1998, n. 258, emanata
da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 3 giugno
1999, n. 123, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
TITOLO I
Princìpi
generali
1. Ambito di applicazione.
1. La presente
legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione,
si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati
come stranieri.
2. La presente
legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il
disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre
disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone
di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento
deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte
salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie
di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente
legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni
della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto
dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento
di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento
di attuazione», è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione,
lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento
è emanato anche in mancanza del parere.
2. Diritti e doveri
dello straniero.
1. Allo straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano
diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata
secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
4. Allo straniero
è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente,
in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza
per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione
diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme
di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia
ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di
cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico
ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina
del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia
di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando
si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo,
di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi
internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli
per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione
per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
8. Lo straniero
presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
3. Politiche migratorie.
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni
dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento
programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia
di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi
di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico
e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento
individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di
ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità
e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti
con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per
un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata
in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della
presente legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con
il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali
per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni
locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello
locale.
7. Nella prima
applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del
documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
è emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso,
il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni
sull'ingresso e il soggiorno
4. Ingresso nel
territorio dello Stato.
1. L'ingresso nel
territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri
i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia.
Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con
provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base
dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che
non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in
Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata
che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno
in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero
degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo
di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali
in vigore.
6. Non possono
fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera
gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione
o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri
che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento
o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è
comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità
prescritti con il regolamento di attuazione.
5. Permesso di
soggiorno.
1. Possono soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla
competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso
di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni
di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del
permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso,
nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi
e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere:
a) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a
sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale
nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad
un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente
nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a
due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle
necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso
di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno
è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono
a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili.
6. Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri
muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità
di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno
in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa
entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può
essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso
di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso
di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono
i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza
di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
della presente legge.
6. Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno.
1. Il permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo
e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può
essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
2. Fatta eccezione
per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative
a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile
o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero
che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento
di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche
previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità
di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di
un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni
e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità
da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente.
6. Fuori dei casi
di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello
Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro
i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
7. Il documento
di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme
al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti
di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
7. Carta di soggiorno.
1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque
anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato.
2. La carta di
soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di
soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del Codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna,
anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca,
se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della
carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto
previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso
nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che
la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai
servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti
del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può
essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo II - Controllo
delle frontiere, respingimento ed espulsione
8. Respingimento.
1. La polizia di
frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera
senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso
nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento
con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto
dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze
di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio
per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che
ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento
di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi
3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero
respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi
di frontiera.
6. I respingimenti
di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza.
9. Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera.
1. Il Ministro
dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi
di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali
in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei
dati personali.
2. Delle parti
di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi
contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito
e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia
di frontiera, nonché le autorità marittime e militari
e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a
quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero
degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla
presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere
la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati
di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il ministro
del Tesoro.
5. Presso i valichi
di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda
di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
10. Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine.
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni della presente legge è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono
reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto
di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più
persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o
più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici
anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso
in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti
dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed
è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico
servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi
casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito
delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce
la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a
quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia
di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate
dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di
operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine,
disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo
e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché
soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere
che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
352, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale.
8. I beni immobili
e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso
di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività
di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (8).
9. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal
presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche
a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione
e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
11. Espulsione
amministrativa.
1. Per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno
può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione
è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si è
trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a
taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione
è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai
sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura penale. Se
tale misura non è applicata o è cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione
è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso
ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso
ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo
sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità
e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo
che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri
casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera
b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12,
comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
7. Il decreto di
espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché
ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità
di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto
di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore,
entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento.
Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita
con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso è
presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché
sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede
il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie
o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice
di procedura civile.
10. Il ricorso
di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente.
Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può
essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto
di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero
espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il
pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente
la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni
di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla
base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso,
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma
1.
16. L'onere derivante
dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
12. Esecuzione
dell'espulsione.
1. Quando non è
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione
di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero
è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata
in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore
del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore,
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. Il pretore,
ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 e al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito l'interessato.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato
nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può
essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.
5. La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti
giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il
termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore.
6. Contro i decreti
di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso
per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
7. Il questore,
avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza
affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro
e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento
anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni
con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto
previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione,
il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione
di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni
con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari
o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate
di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
13. Espulsione
a titolo di misura di sicurezza.
1. Fuori dei casi
previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione
dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
14. Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.
1. Il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare
la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare
la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del Codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo
12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima
pena con la misura
dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione
è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
15. Diritto di
difesa.
1. Lo straniero
sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto
di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del
difensore.
Capo III - Disposizioni
di carattere umanitario
16. Soggiorno per
motivi di protezione sociale.
1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per
taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75 (14), o di quelli previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali
degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti
o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica,
o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno
speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.
2. Con la proposta
o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale
sono comunicate
al sindaco.
3. Con il regolamento
di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento
della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente
preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso
di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di
sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica
o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale,
o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste
di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi
i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso
di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro,
il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per
la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato,
con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante
la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante
dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno
1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
17. Divieti di
espulsione e di respingimento.
1. In nessun caso
può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2. Non è
consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri
minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi;
b) degli stranieri
in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo
7;
c) degli stranieri
conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità
italiana;
d) delle donne
in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
18. Misure straordinarie
di accoglienza per eventi eccezionali.
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale
e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi
di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono
annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del
lavoro
19. Determinazione
dei flussi di ingresso.
1. L'ingresso nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,
e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Con tali decreti
sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli
Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi
in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi
di provenienza.
2. I decreti annuali
devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per
qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o
accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché
gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale.
4. Il regolamento
di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata
delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori
stranieri.
5. L'onere derivante
dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998.
20. Lavoro subordinato
a tempo determinato e indeterminato.
1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero,
deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa
di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente
alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire
idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati
a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica
delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non
possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui
al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione
al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Il datore di
lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso
di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
8. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni
a lire sei milioni.
21. Prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro.
1. Il cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante
dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato
del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente
deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per
la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro
e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione
della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste
di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento
nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi
a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali,
le Associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre
anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati
con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione
e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità
indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare
il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare
in un anno.
4. Trascorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti
decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero
e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di
iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per
ottenere il visto di cui al presente comma.
22. Lavoro stagionale.
1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può
essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione
al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono
tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso
di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del
suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni
regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni
di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di
lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
23. Previdenza
e assistenza per i lavoratori stagionali.
1. In considerazione
della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità,
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione
contro le malattie;
d) assicurazione
di maternità.
2. In sostituzione
dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed
in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi
ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti
attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli
ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali
previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi
di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15), concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato
di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non
sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione
ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso.
24. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo.
1. L'ingresso in
Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea
che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività
non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
2. In ogni caso
lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società
di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività
che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri;
di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore
non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre
di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve
le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in
vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati
dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo,
con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce,
nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
19.
6. Le procedure
di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di
ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
25. Ingresso per
lavoro in casi particolari.
1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento
di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o
personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere
che abbiano la sede principale di attività nel territorio di
uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o
di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari
di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari
e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e
interpreti;
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o
di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero,
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
f) persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro,
per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato
o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni
siano terminati;
h) lavoratori marittimi
occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento
di attuazione;
i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi
sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655
del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati
presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico
e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti
e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare
da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche
o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che
siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che,
secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono
in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito
di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o
sono persone collocate «alla pari».
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e
il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto all'unità
familiare e tutela dei minori
26. Diritto all'unità
familiare.
1. Il diritto a
mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste
dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio
o per motivi religiosi.
2. Ai familiari
stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso
in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse
del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
27. Ricongiungimento
familiare.
1. Lo straniero
può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non
legalmente separato;
b) figli minori
a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro
il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione
italiana.
2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore
a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si
tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. È consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno
o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano
i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3.
5. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto
disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,
del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia,
il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito
di cui al comma 3.
7. La domanda di
nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette
il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi novanta
giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere
il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
28. Permesso di
soggiorno per motivi familiari.
1. Fatti salvi
i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso
di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero
che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare
nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani
o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti;
c) al familiare
straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante
in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito
in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino
sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di
soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore
straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In
tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso
di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o
autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
3. Il permesso
di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero
che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta
di soggiorno.
5. In caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di età, il permesso di soggiorno può essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro.
6. Contro il diniego
del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie
il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza
del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
29. Disposizioni
a favore dei minori.
1. Il figlio minore
dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno
o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta
affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(20), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica
di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non
esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento
del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero
una carta di soggiorno.
3. Il tribunale
per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione
è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano
il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica
o consolare e al
questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi
della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore
straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore,
dal tribunale per i minorenni.
30. Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
1. Al compimento
della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (21), può essere rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno
per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo
21.
31. Comitato per
i minori stranieri.
1. Al fine di vigilare
sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività
delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia
(UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato,
sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti
dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole
e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore
a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio
dei medesimi.
3. Il Comitato
si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in
materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione
alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo I - Disposizioni
in materia sanitaria
32. Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1. Hanno l'obbligo
di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste
di collocamento;
b) gli stranieri
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza
sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori
figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è
assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate
nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero,
valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di
partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale
pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore
al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta:
a) dagli stranieri
soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio;
b) dagli stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo
europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973,
n. 304.
5. I soggetti di
cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo
annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo
per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non è
valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero
assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
33. Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve
le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale
della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405,
e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini
italiani;
b) la tutela della
salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni
secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi
di profilassi internazionale;
e) la profilassi,
la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica
dei relativi focolai.
4. Le prestazioni
di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote
di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme
sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando
il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali
a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi
di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
34. Ingresso e
soggiorno per cure mediche.
1. Lo straniero
che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso
di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di
cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento
per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche
è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (23), come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni,
sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario
nazionale.
3. Il permesso
di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta
del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano
le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve
le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
Capo II - Disposizioni
in materia di istruzione e diritto allo studio e professione
35. Attività
professionali.
1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito
della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità,
le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio
delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti
non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali
e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri
di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto,
possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito
delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali
massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro
subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo
e previdenziale con i cittadini italiani.
36. Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale.
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi
si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività
del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni
e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore
da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture
e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine
e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative
e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri,
con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza
e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni
scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione
di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione
di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza
al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) la realizzazione
ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione
di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo,
con specifica indicazione:
a) delle modalità
di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare
riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché
dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri
per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie
degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri
per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi
e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri
per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
37. Accesso ai
corsi delle università.
1. In materia di
accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il
diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità
di cui al presente articolo.
2. Le università,
nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie,
assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri
ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia,
in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività
di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento
di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso
e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità
di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità
del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza
di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare;
c) l'erogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a
partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia
di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per
la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità
di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla
lettera c);
e) la realizzazione
di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere
all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle
norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione,
sulla base delle disponibilità comunicate dalle università,
è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero
massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.
Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono
entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque
consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se
conseguito all'estero, equipollente.
Capo III - Disposizioni
in materia di alloggio e assistenza sociale
38. Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione.
1. Le regioni,
in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni
e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani
o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative
e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni
di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza
di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di
accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri
ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina
i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di
accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente,
provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché,
ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati
a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero
regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi
o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali,
dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni,
fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici
o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate
in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo
quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario
in via definitiva.
5. Le regioni concedono
contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici
o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di
loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale
per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico
o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o
a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato
di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea
o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L'assegnazione
e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati
è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti
dalla legge regionale.
6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti
che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione.
39. Assistenza
sociale.
1. Gli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi,
per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per
gli indigenti.
Capo IV
Disposizioni sull'integrazione
sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le politiche
migratorie
40. Misure di integrazione
sociale.
1. Lo Stato, le
regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,
anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione
con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono:
a) le attività
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti
nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione
di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella
società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel
Paese di origine;
c) la conoscenza
e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione
e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche
attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie
di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti
da essi;
d) la realizzazione
di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di
cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali
al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli
stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici
e religiosi;
e) l'organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi
o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici
e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che
esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati
nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri
e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando
le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo
di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio
dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale
di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione
di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sull'applicazione
della presente legge.
41. Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1. Ai fini del
presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente
o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia
lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso
compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio
delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità,
lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai servizi
sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca,
mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia
o nazionalità;
e) il datore di
lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre
l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza
ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente
articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti
o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi
e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia.
42. Azione civile
contro la discriminazione.
1. Quando il comportamento
di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può,
su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole
e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze,
a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si
propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella
cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore provvede
con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie
la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
5. Nei casi di
urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore
a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti
del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice
di procedura civile.
7. Con la decisione
che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare
il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del Codice penale.
9. Il ricorrente,
al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza
può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi
alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni
e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti
nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
10. Qualora il
datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili
in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina
al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi,
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento
di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti
in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche,
di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero
da qualsiasi appalto.
12. Le regioni,
in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni
di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle
norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
43. Fondo nazionale
per le politiche migratorie.
1. Presso la presidenza
del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per
le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative
di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali
o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo
di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni
per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 (29), e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le
regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e
completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento
di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi
sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento
di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie
per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto
dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per
cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal
fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
44. Commissione
per le politiche di integrazione.
1. Presso la presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è
istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione
ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo
di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte
di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione
è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un
numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro per la solidarietà sociale. Il Presidente della Commissione
è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie
suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni
oggetto di esame.
4. Con il decreto
di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria
della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi
ed i compensi spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei
quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri
compiti.
5. Entro i limiti
dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione
dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento
dei propri compiti.
6. Per l'adempimento
dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Disposizioni concernenti
i cittadini degli stati membri dell'Unione europea
45. Delega legislativa
per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno
e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la
disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo
deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire piena
ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera
circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento,
con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato
e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere
un servizio in Italia;
b) assicurare la
massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione
del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione
anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione
di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il
diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi
della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario.
Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti
da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in
ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente
conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega
e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee;
e) provvedere all'esplicita
abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente
in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il
necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo
con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento
d'attuazione;
g) prevedere ogni
disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo,
nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali
ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di
decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi
entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine
lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione
delle Comunità europee.
TITOLO VII
Norme finali
46. Abrogazioni.
1. Sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25
della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5,
commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli
2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4
della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116
del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
2. All'articolo
20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le
parole: «, sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana
e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni
previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».
47. Testo unico
- Disposizioni correttive.
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente
il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale
devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente
legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni
vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni
della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma
13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della presente legge.
2. II Governo è
altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie
per realizzare pienamente i princìpi della presente legge o per
assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità
saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge
le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello
straniero.
3. Gli schemi di
decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza
dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi
entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito.
48. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni
per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, si provvede:
a) quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro
del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della
presente legge.
49. Disposizioni
finali.
1. Nella prima
applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare
le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati
di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie
per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo
della Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente
all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno
1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque
nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto
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