PREMESSA
CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A) VALICHI DI FRONTIERA
B) PASSAPORTI ED ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
D) VISTI
TIPOLOGIE DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni
1) Adozione
2) Affari
3) Attività sportiva
4) Culto
5) Cure mediche
6) Dimora
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica)
8) Gara sportiva
9) Invito
10) Lavoro autonomo
11) Lavoro subordinato
12) Missione
13) Motivi familiari
14) Reingresso
15) Ricongiungimento familiare
16) Studio
17) Tirocinio
18) Transito
19) Transito aeroportuale
20) Turismo
PREMESSA
L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre
1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo
di adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli
stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte
degli Stati europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto
spazio comune di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento
delle frontiere "interne" e al rafforzamento dei controlli
alle frontiere "esterne".
Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema
di ingresso degli stranieri, ha predisposto ed emanato, d'intesa con
le altre Amministrazioni interessate, la necessaria normativa regolamentare
con la
- Circolare n. 8 del 17.9.1997, a firma del Ministro Lamberto Dini,
contenente "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in
Italia e nello spazio Schengen".
Entrata in vigore il 26 ottobre 1997 con valore cogente non solo per
le Amministrazioni centrali, ma anche per le Rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane all'estero, le Questure e gli Uffici di Polizia
di Frontiera, la Circolare del M.A.E. ha quindi completato sul piano
operativo la serie di fonti normative in materia, costituita da:
- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo
e Paesi Bassi;
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232
del 2.10.1993);
- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo
di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo a Bonn il
22.12.1994.
CONDIZIONI
PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A norma dell'art.5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in Italia
di stranieri1 provenienti dall'esterno dello spazio Schengen2 è
consentito soltanto allo straniero che:
- a) si presenti attraverso un valico di frontiera3;
- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio
equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento
delle frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi
momento, il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze
eccezionali, allo straniero può essere concesso dalle nostre
Rappresentanze un "lasciapassare" valido solo per l'Italia;
- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle
spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato
terzo (è esentato da tale dimostrazione lo straniero già
residente nel territorio di una delle Parti contraenti4 e munito di
regolare autorizzazione di soggiorno);
- d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di transito.
(N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto
lo straniero già residente in uno Stato Schengen con regolare
permesso di soggiorno; per l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso
avviene per motivi di "lavoro subordinato", "lavoro autonomo"
o "tirocinio");
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti
da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza
di rischi di immigrazione illegale è di diretta competenza delle
Rappresentanze).
La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti
è il respingimento dello straniero, che può essere attuato
dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare
visto d'ingresso o di transito.
1
"Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo
"spazio economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri
dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito, Spagna e Svezia) più i 3 ad essi equiparati (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
"Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi.
2 "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei
10 Paesi che applicano già la Convenzione (Austria, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna).
3 "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen
dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè
le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i
porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne
(è da considerarsi volo "esterno" qualunque volo in
provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati
terzi).
4 Parte(i) contraente(i): i 15 Paesi che sono Parti contraenti della
Convenzione di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Svezia), 5 dei quali (Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia), pur essendo a tutti gli effetti Parti contraenti
e partecipando anche alla cooperazione consolare a livello locale, non
applicano ancora la Convenzione (N.B.: Nel seguito del presente testo,
le espressioni "Parti contraenti", "Stati Schengen"
o "Paesi Schengen" verranno tuttavia usate, in mancanza di
ulteriori specificazioni, solo con riferimento ai 10 Paesi che applicano
già la Convenzione).
A)
VALICHI DI FRONTIERA
Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero già
proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen,
può quindi varcare la frontiera interna5 italiana in qualunque
luogo, senza che si proceda al controllo delle persone.
Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad
entrare in territorio italiano è un "non-straniero",
questi è soggetto al solo controllo della cittadinanza; ma se
ad entrare è uno "straniero", egli è soggetto,
prima dell'ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità esercitati
dall'Autorità di frontiera anche mediante consultazione del SIS.
5
"Frontiere interne": le frontiere che i suddetti 10 Paesi
hanno in comune all'interno dello spazio Schengen, e cioè le
loro frontiere terrestri comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico
interno, i loro porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri
in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel
territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di
fuori di tali territori" (è da considerarsi volo "interno"
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle suddette
Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio
sul territorio di uno Stato terzo).
B)
PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen,
gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle
frontiere da tutte le Parti contraenti (quindi, per l'Italia, riconosciuto
valido quanto meno dal Governo italiano).
- 1) Passaporto
E' il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare
a recarsi da un Paese all'altro. Può essere: diplomatico, di
servizio (o ufficiale o speciale o per affari pubblici) od ordinario;
individuale (con l'eventuale iscrizione del coniuge o dei figli minori)
o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di
50 persone, aventi tutte la stessa cittadinanza e tutte viaggianti insieme
e per la stessa finalità, di solito turistica; qualora non contenga
le fotografie dei viaggiatori, i componenti del gruppo dovranno essere
muniti anche di documento personale di identità corredato di
foto).
- 2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto
Documento di viaggio per Apolidi, disciplinato dalla "Convenzione
sullo Statuto degli Apolidi" firmata a New York il 28.9.1954: soggetto
a visto, a meno che il titolare non disponga già di un permesso
di soggiorno di uno Stato Schengen.
Documento di viaggio per Rifugiati, disciplinato dalla "Convenzione
sullo Statuto dei Rifugiati" firmata a Ginevra il 28.7.1951: soggetto
a visto, a meno che il titolare non disponga già di un permesso
di soggiorno di uno Stato Schengen o di un Paese membro del Consiglio
d'Europa (Accordo di Strasburgo del 20.4.1959).
Titolo di viaggio per Stranieri, impossibilitati a ricevere un valido
documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini:
segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato
è cittadino.
Libretto di Navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della
loro attività professionale ai sensi della "Convenzione
Internazionale del Lavoro" n.108 del 13.5.1958 o di specifici Accordi
bilaterali: segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato
è cittadino (se soggetto a tale obbligo, qualsiasi nostra Rappresentanza,
in deroga al principio della competenza territoriale, può apporvi
un visto a "validità territoriale limitata" per transito
fino a 5 giorni, su richiesta della Compagnia armatrice nella quale
siano indicati il porto, la nave e la data di imbarco o sbarco del marittimo,
vistata per conferma dalla competente Autorità portuale italiana).
Documento di navigazione aerea, rilasciato a piloti ed al personale
di bordo delle Compagnie Aeree civili per l'esercizio della loro attività,
ai sensi della "Convenzione sull'Aviazione Civile" firmata
a Montreal il 7.12.1944: esente da visto tra i Paesi aderenti alla Convenzione
di Chicago del 25.3.1949 o a titolo di reciprocità, a condizione
che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività
professionale.
Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretariato ONU al
personale dell'ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti, ai sensi
della "Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni
Specializzate" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New
York il 21.11.1947: segue il regime di visto in vigore per il Paese
di cui l'interessato è cittadino.
Documento (individuale o collettivo) rilasciato da un Quartier Generale
della NATO al personale militare di una forza della NATO, ai sensi della
"Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico"
firmata a Londra il 19.6.51 e ratificata dall'Italia con Legge n.1335
del 30.11.1955: esente da visto.
Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE, rilasciato
a studenti stranieri residenti negli Stati della UE ai sensi della "Azione
Comune" del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994: esente
da visto.
Lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto, usato, ad esempio,
per rimpatrio, per minori o in altri casi in cui, pur non disponendo
di regolare documento di viaggio, una persona venga autorizzata a circolare
fra diversi Stati): segue il regime di visto in vigore per il Paese
di cui l'interessato è cittadino.
Lasciapassare o tessera di frontiera concessi a cittadini domiciliati
in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione
nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti: esenti da visto.
N.B. Per i non-stranieri cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
la Carta d'identità, valida per l'espatrio, è ovviamente
esente da visto. Altrettanto esenti sono le Carte d'identità
ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo
europeo sull'abolizione del passaporto", firmato a Parigi il 13.12.1957.
C)
DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
Oltre alla nostra normativa nazionale che la richiede anche per chi
non sia soggetto ad obbligo di visto, anche la ICC considera la disponibilità
di mezzi finanziari come uno dei presupposti indispensabili per consentire
allo straniero l'ingresso nello spazio Schengen. Come in altri Stati
Schengen, tuttavia, così anche in Italia, l'esatta quantificazione
degli importi di riferimento, la cui esibizione può essere richiesta
agli stranieri dalle Autorità di frontiera non è stata
ancora ufficializzata.
Il personale preposto ai controlli di frontiera valuta, quindi, con
ponderata discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari
di cui dispone lo straniero, basandosi in particolare sulla durata e
sul motivo del soggiorno, sulla cittadinanza dell'interessato (in relazione
alla sua possibile appartenenza a Stati che presentino elevati rischi
di immigrazione illegale), sulle condizioni socio-economiche dello straniero,
sulle circostanze del viaggio e del soggiorno e sul tipo del mezzo di
trasporto utilizzato.
La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata
non solo mediante esibizione di denaro contante, ma anche con carte
di credito od altri titoli quali "traveller's cheques", ecc.
Lo straniero deve disporre sempre di un biglietto di viaggio di ritorno
o, comunque, di mezzi finanziari idonei a procurarselo (in aggiunta
a quelli ritenuti necessari per il soggiorno).
N.B.: La nuova Legge 6 marzo 1998, n.40 (pubblicata sul Supplemento
ordinario n.40/L alla "Gazzetta Ufficiale" n.59 del 12 marzo
1998), contenente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero", ha abrogato l'istituto della cosiddetta "attestazione
(o "dichiarazione" o "certificato") di garanzia",
prima sottoscritta dal garante presso la Questura competente ed ammessa
in alternativa alla diretta disponibilità personale di mezzi
finanziari.
Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
non sono tenuti a dimostrare il possesso di mezzi di sostentamento.
D)
VISTI
Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker")
applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del
richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero ad
entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre
Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce
di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali
e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto"
all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse
legittimo". La citata Legge 6 marzo 1998, n.40, ha introdotto,
infatti, il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso
è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché
l'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero,
se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti
indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia
o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente
da obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare
la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia
in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e
ad avanzare contestuale richiesta di un "permesso di soggiorno",
che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero
nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati
nell'eventuale visto (salvo in caso di visto con durata convenzionale
di "99 giorni", a fronte del quale il permesso di soggiorno
di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la
proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi
nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del
soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso
di soggiorno.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta
d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato
dalla Questura a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata,
salva eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione
con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in
corso di validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen,
nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore
a 90 giorni per semestre nel territorio di altre Parti contraenti. In
tal caso, lo straniero sarà tuttavia obbligato a dichiarare la
sua presenza sul territorio di altri Stati Schengen alle rispettive
Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero
degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze
diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili
dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento
del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto
conto delle particolari situazioni locali.
Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il
visto per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore
a 5 giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere
rilasciato all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento
che ricade sotto la diretta responsabilità delle stesse: diversi
sono i c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi
internazionale per consentire a stranieri sprovvisti di regolare visto
il pernottamento o un soggiorno di non più di 48 ore in zone
adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città")
oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti,
incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso
per marittimi e crocieristi").
In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze
di diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al
rilascio di un visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla
Rappresentanza del Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale
del viaggio o, se è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen
di primo ingresso o di prima destinazione che preveda l'obbligo del
visto.
Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia
una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o,
in Paesi di grande estensione territoriale, nella regione di residenza
- ed in base a un preventivo accordo permanente di delega per il Paese
in questione o per la regione interessata - il visto Schengen uniforme
può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un'altra Parte
contraente in nome e per conto di quella competente, fatte salve, se
necessario, la consultazione delle Autorità centrali della Parte
contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità per lo straniero
di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente situata in
altra località). Non è prevista delega per il rilascio
di visti per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali"
(VN oltre 90 gg.).
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale)
o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non
può avere durata superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme
delle Parti contraenti; possono essere:
- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini
di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto,
senza entrare in territorio nazionale;
- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio
delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un
altro Stato terzo;
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni,
con uno o più ingressi (purché né la durata di
un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni successivi
siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo
ingresso nello spazio Schengen). A personalità di rilievo o a
persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza
ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in
via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo
di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno (C1), due
(C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora
costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza,
al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto
per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto
(o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente
indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo
transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi
di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni
di breve durata o di viaggio (tipo C).
Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti
non possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono
essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto
diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte
per il rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno
concedere ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale
o in virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza
o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre
per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi
solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche
di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto
nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto
e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni,
attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati "nazionali"
perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria
legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo,
tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche
se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito
o per breve soggiorno.
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche
nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione
del Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995,
in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce
a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen,
che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo
del visto6; mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto
si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime
di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto
con il comune accordo di tutte le Parti contraenti".
Per titolari di passaporto ordinario:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è
necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche
se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è
necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune,
salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione
da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche
se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo
se l'ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino
di Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.
Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti
da obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per
soggiorni di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di
"turismo", "affari" o "missione".
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più
di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da
un maggiorenne ed accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti
la patria potestà), per se stesso e per i familiari eventualmente
iscritti sul suo documento di viaggio.
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto,
su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto
dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero
che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza
di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze
del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento
di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto
e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa.
Tale documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la
Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare
obbligatoriamente:
- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione
a un viaggio organizzato, ecc.)
- i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione
del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo
collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di
andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione
del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione,
ecc.);
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo
denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od
altri titoli quali "traveller's cheques", ecc.);
- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi
stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità
di alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta
della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel
corso della sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza
provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando
in via informatica o telematica tramite la "rete mondiale visti"7
l'elenco degli stranieri non ammissibili nello spazio Schengen del SIS
(Sistema di Informazione Schengen).
Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla
preventiva consultazione delle nostre Autorità nazionali per
la sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, il visto è
concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle predette Autorità.
N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione
delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono
effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi
programmi informatizzati centrali e periferici.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso
ed al soggiorno in Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi
nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti
in moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri
atti consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o
riscosso per il rilascio dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari
italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate
secondo la normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra
provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
Tipi
di visto
|
Tariffe
in Lire italiane
|
TRANSITO
AEROPORTUALE
(VSU o VTL di tipo A)
|
20.000
|
se
collettivo (da 5 a 50 persone)
|
20.000
più 2.000 a persona
|
TRANSITO
(uno, due o più ingressi)
(VSU o VTL di tipo B)
|
20.000
|
se
collettivo
|
20.000
più 2.000 a persona
|
BREVISSIMA
DURATA
(VSU o VTL di tipo C fino a 30 giorni)
|
50.000
|
se
collettivo con 1 o 2 ingressi
|
60.000
più 2.000 a persona
|
se
collettivo con ingressi multipli
|
60.000
più 6.000 a persona
|
BREVE
DURATA
(VSU o VTL di tipo C fino a 90 giorni) 1 ingresso
|
60.000
|
ingressi
multipli
|
70.000
|
INGRESSI
MULTIPLI (VSU o VTL) validità 1 anno (tipo C1)
|
100.000
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validità
2 anni (tipo C2)
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160.000
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validità
3 anni (tipo C3)
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220.000
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validità
5 anni (tipo C5)
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340.000
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LUNGA
DURATA (VN di tipo "D" oltre 90 giorni)
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60.000
|
IN
FRONTIERA
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tariffe
doppie
|
I
Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan,
Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo,
Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba,
Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea,
Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon,
Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea,
Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos,
Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali,
Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia,
Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di
Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint Kitts
e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali,
Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria,
Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan,
Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia,
Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu,
Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso
sistema di collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari
italiane all'estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari
Esteri e, per il tramite di quest'ultimo, con il Sistema di Informazione
Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le
Autorità centrali degli altri Paesi "partners" che
applicano la Convenzione di Schengen.
TIPOLOGIE
DI VISTO: finalità, durata, requisiti e condizioni
1) Adozione (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata
a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali) presso l'adottante
o l'affidatario, allo straniero per il quale sia stato emesso dalla
competente Autorità straniera un provvedimento di adozione o
di affidamento preadottivo ad un cittadino italiano.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) dichiarazione di idoneità all'adozione degli adottanti,
emanata dal Tribunale dei Minorenni italiano competente per il distretto
di appartenenza dei richiedenti (Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori");
- b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore,
emesso dalla competente Autorità straniera in conformità
alla legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformità di tale provvedimento alla legislazione
dello Stato straniero, emessa dall'Autorità consolare italiana
competente per il luogo di emissione del provvedimento stesso.
Quando nell'ordinamento dello Stato di origine di un minore adottando
non è prevista l'emanazione del provvedimento di adozione o di
affidamento preadottivo e sussistono motivi di esclusivo interesse del
minore stesso all'ingresso in Italia a scopo di adozione, o quando l'emanazione
del provvedimento non è possibile per eventi bellici, calamità
naturali o altri eventi di carattere eccezionale, occorre un previo
"nulla-osta" emesso dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa
con il Ministero dell'Interno e la preventiva acquisizione da parte
della Rappresentanza dell'autorizzazione all'espatrio del minore da
parte dell'Autorità del suo Stato di provenienza, competente
(secondo l'attestazione dell'Autorità consolare italiana e tenuto
conto delle predette circostanze) in materia di protezione dei minori.
2)
Affari (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di più soggiorni di breve durata in semestri successivi
(visti C1, ecc.), allo straniero che intenda viaggiare per finalità
economico-commerciali, ivi inclusi contatti o trattative, nonché
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali
acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di contratti
commerciali e/o di cooperazione industriale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) la sua condizione di "operatore economico-commerciale";
- b) l'effettiva finalità economico-commerciale del viaggio.
Le nostre Rappresentanze adottano ogni più opportuna soluzione
(sportelli appositi, corsie preferenziali, tramitazione mediante Ufficio
economico-commerciale o locale Ufficio ICE o Camera di commercio, ecc.)
atta a favorire la massima scorrevolezza sia nella presentazione delle
richieste che nel rilascio dei visti e riconsegna dei passaporti, soprattutto
nei confronti di operatori ed uomini d'affari direttamente e favorevolmente
noti o attesi e segnalati da nostre imprese positivamente conosciute.
In caso contrario, la Rappresentanza dovrà acquisire previamente
adeguate e documentate garanzie circa l'esistenza e l'affidabilità
degli operatori italiani di settore che invitino o sponsorizzino il
richiedente.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone
che accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori,
assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo scrupolosa verifica della
veste professionale degli accompagnatori e a condizione che il loro
sostentamento sia coperto e garantito dallo straniero stesso.
3)
Attività sportiva (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata
ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), anche per
periodi di prova (sempre superiori a 90 giorni), allo straniero che
intenda esercitare attività sportiva professionistica, autonoma
o subordinata, in base a contratti con Società con sede in Italia
(Legge 23 marzo 1981 n.91).
La Società che intenda avvalersi di prestazioni sportive da parte
di uno straniero - sia per un periodo di prova (sempre superiore a 90
giorni) che per un periodo più lungo a seguito di ingaggio già
perfezionato - dovrà trasmettere una richiesta nominativa che
specifichi la qualità della prestazione che lo straniero è
chiamato a svolgere (atleta, allenatore, direttore tecnico, ecc.) ed
il tipo di attività prevista (autonoma o subordinata) contestualmente
ai seguenti destinatari: a) alla Questura competente per il luogo dove
esso risiederà, che dovrà inoltrare tempestivamente al
CONI il proprio parere di competenza; b) alla Federazione nazionale
di appartenenza, per il successivo inoltro della richiesta stessa al
CONI - Servizio Preparazione Olimpica e A.L.; c) allo straniero interessato,
che dovrà esibirla alla nostra Rappresentanza per la domanda
di visto. Il CONI, ove concordi e ricevuto il parere favorevole della
Questura, trasmetterà una dichiarazione nominativa di assenso
all'espletamento dell'attività sportiva alla Rappresentanza italiana
competente.
La pratica di visto sarà avviata solo in presenza di:
- a) copia della suddetta richiesta della Società sportiva;
- b) dichiarazione nominativa di assenso ricevuta da parte del CONI.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito
della residenza del richiedente nel territorio di competenza della Rappresentanza.
4)
Culto (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni), allo straniero, religioso o non, che intenda partecipare
a pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, e, ai fini di un soggiorno
di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni),
solo al religioso che intenda esercitare attività religiose,
pastorali o comunque a carattere ecclesiastico (si intendono per religiosi
coloro i quali abbiano già ricevuto l'ordinazione sacerdotale
o i voti o, per altri culti riconosciuti dallo Stato, una condizione
equivalente).
Al richiedente non religioso, che intenda partecipare a pellegrinaggi
o a manifestazioni di culto, il visto (solo di breve durata) sarà
concesso alle stesse condizioni del visto turistico, ma l'adeguatezza
dei mezzi di sostentamento sarà valutata tenendo conto dell'eventuale
copertura per alloggio e/o per vitto da parte di Istituti religiosi,
e in generale, delle più limitate esigenze del pellegrino.
Il richiedente il visto dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) la sua qualifica di "religioso";
- b) il carattere religioso della manifestazione o delle attività
motivo del suo soggiorno.
Si terrà altresì debitamente conto delle richieste di
visto oggetto di specifica segnalazione alla Rappresentanza da parte
della locale Nunziatura Apostolica (a mezzo Nota Verbale) o, in quei
Paesi ove ciò non sia possibile, da parte delle stesse Autorità
vaticane per il tramite della nostra Rappresentanza presso la Santa
Sede. In particolare, e in relazione al rango del richiedente, il visto
sarà concesso con procedura di speditezza e riguardo a religiosi
che esibiscano garanzie scritte di accoglienza da parte di Organi centrali
della Santa Sede (ivi compresi Università o Collegi pontifici,
Case generalizie delle Congregazioni religiose od altri Istituti che
svolgano attività religiose per i predetti Enti) o di Enti religiosi
di qualsiasi confessione riconosciuta dallo Stato.
Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi
di noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso, se
ne ricorrono le condizioni, un visto per "studio".
5)
Cure mediche (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni), allo straniero che necessiti di sottoporsi nel nostro
Paese a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie pubbliche o
private e che sia in grado di farlo, e mantenervisi, con mezzi propri
o coperto da affidabili garanzie economiche pubbliche o private.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) certificato medico attestante le ragioni per cui necessiti di sottoporsi
a trattamento sanitario nel nostro Paese;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
confermi la disponibilità ad accoglierlo e indichi il tipo di
cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- c) documenti comprovanti la disponibilità di autonomi mezzi
finanziari adeguati alla durata e al costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste oppure polizza assicurativa con massimali adeguati,
rilasciata da una primaria Società assicuratrice italiana o straniera
(di cui la Rappresentanza certificherà la validità in
Italia), che copra i costi del caso specifico;
- d) documenti comprovanti la disponibilità in Italia di vitto
e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche a personale
specializzato che accompagni o assista lo straniero infermo, alla condizione
prevista dal precedente punto d).
6)
Dimora (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata
a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che
intenda stabilire la sua dimora nel nostro Paese e che sia in grado
di farlo, e mantenervisi autonomamente, senza dover esercitare in Italia
attività lavorativa autonoma o subordinata.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa le sue condizioni economiche e le sue autonome capacità
finanziarie.
Al coniuge convivente, che avanzi anch'egli richiesta di visto per dimora,
il visto potrà essere rilasciato allo stesso titolo solo se anch'egli,
individualmente considerato, risulti in possesso di analoghi requisiti
di adeguate condizioni economiche ed autonome capacità finanziarie.
In caso contrario, potrà essergli rilasciato, se ne ricorrono
le condizioni, un visto per "motivi familiari". In nessun
caso è consentito il rilascio del visto per dimora a stranieri
minorenni. Ai figli minorenni (previo assenso di entrambi i genitori
esercenti la patria potestà) e agli eventuali genitori a carico
del titolare di visto per dimora potrà essere rilasciato, se
ne ricorrono le condizioni, solo un visto per "motivi familiari".
Il visto per dimora non dà diritto a svolgere attività
lavorativa.
7)
Diplomatico (per accreditamento o notifica) (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata
a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero, titolare
di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio
presso Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese in Italia.
Allo straniero, che sia entrato nel Paese con un visto diplomatico e
la cui presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua Rappresentanza
in Italia al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a fini di accreditamento
o di notifica, lo stesso Servizio del Cerimoniale provvederà
a rilasciare apposita "carta d'identità", sostitutiva
a tutti gli effetti del permesso di soggiorno, e di durata variabile
e rinnovabile secondo le procedure dello stesso Cerimoniale.
N.B. Il visto diplomatico (per accreditamento o notifica) non va confuso
con qualsiasi altro tipo di visto rilasciato a titolari di passaporto
diplomatico o di servizio.
La pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza competente
solo in presenza di:
- a) conforme richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale del locale
Ministero degli Affari Esteri;
- b) preventivo nulla osta del Servizio del Cerimoniale del MAE (a fini
di controllo delle condizioni di reciprocità).
A norma delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari
del 1961 e del 1963 e in ottemperanza alle specifiche istruzioni di
competenza del Servizio del Cerimoniale, il visto può essere
rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare
convivente con il titolare (coniuge, figli minori, genitori a carico),
purché anche per questi venga avanzata formale richiesta di visto
con Nota Verbale.
A richiedenti che debbano o intendano venire in Italia, presso una Rappresentanza
diplomatico-consolare estera o presso funzionari diplomatici o impiegati
amministrativi e tecnici in servizio presso la stessa Rappresentanza,
sia per motivi ufficiali sia per visite private su invito sia con mansioni
di personale ausiliario o di servizio, non verranno rilasciati visti
diplomatici, bensì rispettivamente visti per "missione",
per "turismo" o "invito" e per "lavoro",
con l'osservanza dei requisiti e delle condizioni prescritti per ciascuna
tipologia di visto, ma inviandone al MAE richiesta di autorizzazione
al rilascio con procedura di speditezza e di riguardo conforme alle
regole di cortesia internazionale.
Ove non diversamente previsto da accordi o intese multilaterali o bilaterali
di cui l'Italia è parte, il visto diplomatico non dà diritto
a svolgere in Italia attività lavorativa diversa da quella di
servizio. Analogamente, la "carta d'identità diplomatica
o di servizio" emessa dal Cerimoniale non può essere usata
per nessun'altra finalità.
N.B. La "carta d'identità diplomatica o di servizio",
a tutti gli effetti sostitutiva del permesso di soggiorno, consente
al suo titolare, unitamente ad un valido documento di viaggio, di entrare
e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare liberamente
per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre anche nel territorio
di altre Parti contraenti.
8)
Gara sportiva (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni), allo straniero che intenda partecipare a singole competizioni
o ad una serie di manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico
e rituale che dilettantistico ed occasionale.
Il visto è rilasciato sia agli atleti direttamente partecipanti
alla gara che ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori
atletici od accompagnatori la cui presenza sia richiesta dal carattere
stesso dell'evento.
Per la partecipazione a gare professionistiche, a carattere sia ufficiale
che amichevole, la pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza
solo in presenza di una comunicazione scritta da parte del CONI o delle
nostre Federazioni sportive nazionali, che confermi che la competizione
sportiva è da detti Enti prevista o ad essi nota e che all'evento
parteciperanno l'atleta o il gruppo sportivo richiedenti. Quanto ai
singoli componenti la squadra o il gruppo, la Rappresentanza farà
affidamento sulle liste ufficiali di nominativi, od eventuali lettere
di segnalazione, presentatele dagli stessi Enti sportivi stranieri.
La domanda di visto potrà essere avanzata alla Rappresentanza,
soprattutto nel caso di squadre o gruppi sportivi, anche da un incaricato
della Società cui fa capo il singolo atleta o l'intera squadra
e allo stesso potrà farsi riferimento per ogni questione attinente
il visto, ivi compreso il ritiro e la riconsegna dei passaporti. Ove
possibile ed opportuno, la richiesta di visto potrà essere altresì
trattata tramite l'Ufficio economico-commerciale della Rappresentanza
o il locale Istituto Italiano di Cultura.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni
generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito
della residenza del richiedente o dei richiedenti nel territorio di
competenza della Rappresentanza.
Per la partecipazione a gare dilettantistiche, la pratica di visto sarà
invece avviata alle stesse condizioni del visto turistico ed a seguito
degli accertamenti ritenuti più opportuni, ma l'adeguatezza dei
mezzi di sostentamento dovrà essere valutata in rapporto all'ambientazione
e organizzazione dell'evento (invito, vitto e/o alloggio assicurati,
ecc.), pur sempre senza trascurare quanto valga a prevenire possibili
rischi di immigrazione illegale.
Sia in occasione di gare professionistiche che dilettantistiche, agli
stranieri minorenni potranno - come sempre - essere rilasciati visti
per gara sportiva solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria
potestà, ai quali, se accompagnatori dello straniero, potrà
ovviamente essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto
per "motivi familiari".
9)
Invito (di breve durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni), allo straniero che, in ragione di una sua posizione privata
di rilievo, sia invitato da Enti, Istituzioni o Organizzazioni pubbliche
o private notorie (che se ne assumano le spese di soggiorno), quale
ospite a eventi o manifestazioni di carattere politico o culturale.
Il visto è altresì rilasciato allo straniero che esibisca
atto di convocazione di un'Autorità giudiziaria italiana in relazione
a un procedimento in corso in Italia (all'avvocato o consulente legale
di fiducia che eventualmente lo accompagni potrà essere rilasciato,
se ne ricorrono le condizioni, un visto per "lavoro autonomo").
10)
Lavoro autonomo (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero
che intenda esercitare attività professionale o lavorativa (anche
artistica) a carattere non subordinato.
Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato (solo per
breve soggiorno) anche alle persone che accompagnino lo straniero per
ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.), ma
solo dopo scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori
e a condizione che lo straniero ne copra o garantisca il sostentamento.
N.B. Il lavoro svolto presso imprese operanti in Italia (italiane, miste,
straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero)
e retribuito da impresa con sede all'estero non può qualificarsi
aprioristicamente come "autonomo" neppure nei casi di "distacco"
o in presenza di contratti internazionali di "appalto" né
sono da qualificarsi come "autonome" le posizioni di personale
dirigenziale o specialistico (cosiddetto "personale chiave")
rientrante nella fattispecie dell'"intra-corporate transferee"
previsto nell'annesso all'Accordo GATS/OMC sul movimento delle persone
fisiche, ratificato con Legge n. 747/94. Tali fattispecie vanno pertanto
ricondotte alla procedura del lavoro subordinato, che tuttavia - nel
caso di "personale chiave" - sarà espletata dalla competente
"Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro"
in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità
sul mercato del lavoro nazionale.
La pratica di visto per "lavoro autonomo" sarà avviata
dalla Rappresentanza:
- a) per lo straniero che intenda svolgere per una Società od
Ente operante in Italia qualsiasi tipo di attività dallo stesso
dichiarata come "autonoma", solo in presenza di copia di una
formale "dichiarazione di responsabilità" preventivamente
indirizzata alla competente "Direzione provinciale del lavoro -
Servizio ispezioni del lavoro" (ex-Ispettorato provinciale del
lavoro) dal legale rappresentante di detta Società od Ente, che
tra questa/o e lo straniero non sarà instaurato alcun rapporto
di lavoro subordinato;
- b) per lo straniero che intenda esercitare una professione "liberale"
o condurre in proprio impresa produttiva o attività commerciale
o artigianale, solo in presenza di idonea documentazione comprovante
il preventivo possesso dei requisiti prescritti dalle nostre leggi per
lo svolgimento in Italia di tali professioni o attività (iscrizioni
ad Albi professionali, autorizzazioni o licenze comunali, iscrizioni
a Camere di Commercio, ecc.).
- c) in campo societario, solo se lo straniero esibisca idonea documentazione
comprovante la carica di Presidente, membro di Consigli di Amministrazione,
Revisore dei conti od Amministratore delegato.
N.B. La Rappresentanza segnalerà sempre il rilascio di visti
per lavoro autonomo alla competente "Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezioni del lavoro", che si riserverà
ogni opportuno accertamento sulla reale natura dell'attività
che lo stesso svolgerà in Italia.
Ad analoghi requisiti e condizioni è subordinato il rilascio
di visti per lavoro artistico autonomo, in base a specifico contratto
di prestazione d'opera per una determinata manifestazione o serie di
manifestazioni od eventi artistico-culturali.
In tali casi, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo
in presenza di:
- a) copia dell'atto contrattuale con firma autenticata del gestore
o titolare della licenza di esercizio o dell'impresario (o di un loro
legale rappresentante), corredato - nei casi ritenuti opportuni dalla
Rappresentanza (artista e/o impresario italiano scarsamente noti o di
non sicura affidabilità) - da copia di una formale "dichiarazione
di responsabilità", preventivamente indirizzata dal committente
(o da un suo legale rappresentante) al competente "Ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.),
che in base al contratto non sarà instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato;
- b) idonea certificazione professionale, rilasciata da Enti pubblici
o da qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile
residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente Autorità
consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero
al rilascio della certificazione.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale,
e per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla RAI,
da emittenti televisive private o da Enti pubblici, sarà sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta
stipula del contratto.
Gli stranieri che necessitino di venire in Italia, per acquisire i preventivi
requisiti prescritti dalle nostre leggi per l'esercizio di professioni
"liberali" o per la conduzione di attività in proprio,
potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto per
"affari" di durata strettamente commisurata al probabile periodo
di tempo necessario per tali adempimenti. Analogamente, in campo societario,
gli stranieri che necessitino di venire in Italia per costituire una
Società ancora inesistente potranno anch'essi beneficiare, se
ne ricorrono le condizioni, di un visto per "affari" di durata
commisurata alle loro comprovate esigenze.
I familiari dello straniero - in alternativa all'ordinaria procedura
di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire
in Italia insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le
condizioni, di visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
11)
Lavoro subordinato (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero
che sia chiamato a prestare lavoro subordinato (anche artistico), anche
a carattere stagionale od occasionale (agricolo, alberghiero, ecc.).
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di "autorizzazione al lavoro in Italia", rilasciata al datore
di lavoro a nome dello straniero (art.8 Legge 30.12.1986 n.943) dalla
competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche
del lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio" della
Questura. Per lavoro domestico lo straniero dovrà esibire anche
"certificazione medica" attestante la sana e robusta costituzione
fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata dall'autorità
sanitaria del suo Paese o, in assenza, dal medico di fiducia della Rappresentanza
(Circolare Ministero del Lavoro n.145/95).
Prima della richiesta di visto, sarà quindi il datore di lavoro
in Italia (Ente o Società, per il tramite di un loro legale rappresentante,
o persona fisica) che dovrà farsi parte attiva nel richiedere
al predetto Servizio l'autorizzazione al lavoro a favore dello straniero
chiamato e per il periodo necessario. Ottenuta tale autorizzazione nominativa,
lo stesso datore di lavoro dovrà altresì farsi parte attiva
nel richiedere alla Questura competente l'apposizione sul documento
del necessario nulla-osta al rilascio del visto. Acquisito anche tale
nulla-osta, il datore di lavoro dovrà far pervenire il documento
stesso direttamente allo straniero, che lo esibirà alla Rappresentanza
all'atto della richiesta del visto.
Come già segnalato nella scheda relativa al visto per "lavoro
autonomo", il lavoro presso imprese operanti in Italia (italiane,
miste, straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero),
retribuito da impresa con sede all'estero, va ricondotto alla vigente
procedura autorizzativa del lavoro subordinato, anche nel caso in cui
lo straniero abbia avanzato erronea richiesta di visto per lavoro autonomo.
In caso, tuttavia, di personale dirigenziale o specialistico ("personale
chiave"), la procedura autorizzativa verrà espletata dalla
competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche
del lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento
d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale (i familiari
che lo accompagnino - in alternativa al "ricongiungimento familiare"
e qualora egli intenda venire in Italia insieme ad essi - potranno beneficiare,
se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari").
N.B. L'autorizzazione al lavoro non sarà invece richiesta:
- al personale ausiliario o di servizio chiamato alle esclusive dipendenze
di una Rappresentanza diplomatico-consolare straniera (o di un membro
di essa), per il quale la richiesta di visto sia stata avanzata con
specifica Nota Verbale che contenga l'impegno del datore di lavoro a
provvedere alla sua sicurezza sociale e a garantirne il rientro in patria
al termine del servizio;
- al personale chiamato ad imbarcarsi su navi italiane da crociera per
servizi complementari alle dipendenze di Società straniere appaltatrici
dell'armatore, per il quale la richiesta di visto documentata sia stata
avanzata dalle stesse Società estere o dai loro agenti delegati.
A requisiti e condizioni in parte analoghi rispondono i visti per lavoro
artistico subordinato, per i quali l'"autorizzazione al lavoro
in Italia" sarà rilasciata al datore di lavoro a nome dello
straniero (art.14, c.2, Legge 30.12.1986 n.943) dal competente "Ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.),
previo "nulla osta provvisorio" della Questura competente.
Per il rilascio di tali visti dovrà altresì farsi attento
riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro
n.81 del 4.8.1988.
Non possono ottenere il visto per lavoro subordinato gli stranieri che,
alla luce del passaporto o degli atti esibiti, risultino essere stati
irregolarmente in Italia nel periodo intercorrente tra la presentazione
della richiesta di autorizzazione al lavoro ed il rilascio della stessa.
I familiari dello straniero (appartenente a "personale chiave"
o titolare di visto non inferiore a un anno) - in alternativa all'ordinaria
procedura di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso
intenda venire in Italia insieme a loro - potranno beneficiare, se ne
ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari" per
accompagnamento.
12)
Missione (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni), allo straniero che necessiti di viaggiare per motivi
connessi ad una sua funzione politica o governativa o comunque di pubblica
utilità. N.B. Il possesso di passaporto diplomatico o di servizio
non implica di per sé il rilascio di un visto per missione.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto, di norma, prescindendo
da una verifica puntuale dei mezzi di sostentamento e comunque con procedura
di speditezza e di riguardo, in presenza della documentazione ritenuta
più opportuna, a favore di:
1) stranieri inviati in Italia per espletare funzioni relative a loro
cariche governative o alla loro veste di funzionari o dipendenti di
una Pubblica Amministrazione od Ente pubblico del loro Paese oppure
di Organizzazioni internazionali, ivi compresi i rappresentanti di Enti
di Stato (ad es.: Banca Centrale od altro Ufficio governativo o para-governativo)
o i funzionari "distaccati" per dirigere sedi od uffici di
rappresentanza in Italia di Enti di natura governativa od altrimenti
pubblica (Ente nazionale per il turismo, Compagnia statale di bandiera,
ecc.);
2) privati cittadini che non rivestano cariche o funzioni pubbliche,
allorché l'importanza delle loro attività e gli scopi
del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni
tra il loro ed il nostro Paese;
3) personalità comunque direttamente e favorevolmente note od
autorevoli, la cui richiesta di visto si ritiene debba essere esaminata
con criteri flessibili di opportunità e convenienza politica.
In particolare:
- a) personalità con alte cariche civili o religiose o di grande
notorietà, o comunque favorevolmente note alla Rappresentanza,
anche al di fuori di missioni ufficiali;
- b) personalità o membri di delegazioni ufficialmente invitate
dal Governo italiano o da Organizzazioni internazionali con sede in
Italia, per partecipare a incontri, trattative, convegni o conferenze
a carattere politico, economico, scientifico, culturale, religioso o
sportivo;
- c) partecipanti a manifestazioni previste da accordi bilaterali o
multilaterali di cui l'Italia è parte od a programmi intergovernativi
di scambi culturali e di cooperazione; a Fiere e Mostre previste dal
calendario ufficiale del Ministero dell'Industria od altrimenti patrocinate
dal Governo o da Enti pubblici territoriali; ad avvenimenti sportivi
di particolare rilievo;
- d) giornalisti che intendano seguire gli incontri e gli eventi menzionati
ai punti precedenti o che rappresentino testate di particolare importanza
(mentre gli "inviati" beneficeranno, per l'appunto, di tale
tipologia di visto, ai "corrispondenti" destinati a prestare
servizio in Italia andrà invece applicata la procedura del visto
di lunga durata per "lavoro subordinato", con le modalità
agevolate previste dalle procedure di accreditamento disposte dal Servizio
Stampa e Informazione del M.A.E. e dal Ministero del Lavoro non procedendosi
al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del
lavoro nazionale);
- e) funzionari ed impiegati di Amministrazioni di Paesi stranieri in
viaggio di servizio.
Ai familiari dello straniero, ai quali non possano concedersi analoghi
visti per "missione", possono essere rilasciati, se ne ricorrono
le condizioni, visti per "motivi familiari".
13)
Motivi familiari (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (limitata alla durata
del visto del familiare e fino a 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni
convenzionali), allo straniero che:
- a) intenda rendere visita di breve durata a un familiare "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) o a un familiare straniero
già regolarmente residente in Italia;
- b) necessiti di venire in Italia per motivi familiari di breve durata
particolarmente gravi e urgenti (recupero di salma, assistenza in caso
di malattia o infortunio di familiare stretto, disbrigo di pratiche
legali, ecc.);
- c) se compreso nelle categorie aventi diritto al "ricongiungimento
familiare", accompagni per breve o lunga durata un familiare "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano), o un familiare straniero
esente da obbligo di visto, o un familiare straniero titolare di altro
visto di ingresso "principale", ma non qualora il visto "principale"
sia per "adozione", "diplomatico" (poiché
anche il familiare va accreditato o notificato), "lavoro subordinato"
(se inferiore ad un anno e ad eccezione del "personale chiave"),
"reingresso", "ricongiungimento familiare", "tirocinio"
o "motivi familiari" diversi dal successivo punto d);
- d) o, essendo coniuge o genitore a carico di un "non-straniero"
(ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) residente in Italia,
intenda con esso stabilirsi a tempo indeterminato nel nostro Paese.
Nel caso sub a), la Rappresentanza avvierà la pratica di visto
solo in presenza degli stessi requisiti e condizioni di un visto turistico
e, in particolare, della disponibilità di mezzi finanziari autonomi.
Nel caso sub b), la pratica di visto potrà essere avviata, eccezionalmente,
anche se lo straniero non disponga di tutti i mezzi di sostentamento
normalmente richiesti per un visto turistico (in tal caso, la Rappresentanza
potrà, se ritenuto opportuno, munire lo straniero di apposita
dichiarazione da cui le Autorità di frontiera possano desumere
i motivi e la destinazione del soggiorno).
Nel caso sub c), il richiedente dovrà esibire:
- 1) documenti comprovanti il possesso da parte del richiedente il visto
- o, per esso, del familiare che egli accompagna - dei requisiti di
disponibilità di un alloggio idoneo alle esigenze familiari e
di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto;
- 2) stato di famiglia od altra certificazione idonea - in base alle
leggi locali - ad attestare lo stretto vincolo di parentela esistente.
Nel caso sub d), saranno invece sufficienti:
- 1) dichiarazione, con firma autenticata, del cittadino italiano o
di Paese SEE, che richieda il visto per il coniuge o per il genitore
a carico;
- 2) stato di famiglia o atto di matrimonio (se celebrato da poco tempo).
L'atto di matrimonio celebrato all'estero dovrà essere già
trascritto presso il Comune competente in Italia o in corso di trascrizione
(quanto meno con contestuale invio a cura della Rappresentanza competente).
La Rappresentanza, insieme al visto, rilascerà al richiedente
una copia autentica dell'atto tradotto e legalizzato. L'atto di matrimonio
celebrato in un Paese diverso da quello di residenza del richiedente
dovrà essere munito di traduzione e legalizzazione da parte dell'Ufficio
consolare italiano territorialmente competente.
14)
Reingresso (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini della prosecuzione di un soggiorno
di lunga durata a tempo determinato o indeterminato (99 giorni convenzionali),
allo straniero già titolare di permesso di soggiorno che, trovandosi
al di fuori dello spazio Schengen, intenda rientrare in Italia e sia
sprovvisto dello stesso permesso di soggiorno per motivi vari (ad esempio,
furto o smarrimento di documenti, partenza dall'Italia senza averlo
portato con sé, ecc.) o sia munito di permesso di soggiorno scaduto
da non oltre 60 giorni.
N.B. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno in
corso di validità, unitamente al passaporto o ad altro documento
di viaggio equivalente, consente di per sé l'ingresso nello spazio
Schengen (e quindi anche in Italia) agli stranieri che ne siano in possesso,
senza più bisogno né di specifica autorizzazione all'espatrio
né di specifica autorizzazione al rientro.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di:
- a) dichiarazione resa e sottoscritta personalmente dal richiedente,
che indichi quali siano i motivi del mancato possesso del permesso di
soggiorno o per quali motivi egli lo abbia lasciato scadere all'estero
e che confermi di aver tuttora diritto a proseguire il soggiorno di
lunga durata in Italia allo stesso titolo di cui beneficiava prima della
partenza;
- b) nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto del permesso di soggiorno
per dichiarato furto o smarrimento di documenti, originale o copia autentica
della denuncia di furto o di smarrimento resa innanzi alle competenti
Autorità locali di Polizia;
N.B. La Rappresentanza acquisirà sempre previamente la conferma
della Questura competente che il richiedente sia tuttora titolare di
un regolare permesso di soggiorno in corso di validità o l'autorizzazione
della stessa Questura al reingresso in caso di permesso di soggiorno
scaduto da non oltre 60 giorni.
15)
Ricongiungimento familiare (di lunga durata)
Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata
a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che
intenda ricongiungersi con un familiare straniero già legalmente
residente in Italia con permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno, rilasciato per lavoro (subordinato o autonomo), per asilo,
per studio o per culto (ad esso sono equiparate anche le straniere casalinghe
coniugate con cittadini italiani o "non-stranieri" residenti).
Il visto è rilasciato al coniuge non legalmente separato; ai
figli minori di 18 anni a carico (ad essi sono equiparati i minori adottati
o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai
genitori a carico; ai parenti entro il terzo grado, a carico, inabili
al lavoro secondo la legislazione italiana. Il visto è altresì
rilasciato, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante
in Italia, al genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso
in Italia, il possesso di adeguati requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito.
Ai fini del rilascio del visto, lo straniero interessato al ricongiungimento
di familiari all'estero dovrà produrre alla Questura competente
per il luogo di dimora la domanda di "nulla osta" ed allegare
la documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio e
del reddito indicati dalla Legge n.40/1998. Tra tali documenti, quelli
eventualmente di provenienza estera andranno vagliati dalla Rappresentanza
italiana territorialmente competente e dalla stessa, ove occorra, debitamente
tradotti e legalizzati.
La Questura rilascerà all'interessato copia della domanda (e
della documentazione allegata), contrassegnata con timbro e data di
presentazione, che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare
di cui si è chiesto il ricongiungimento, per essere esibita alla
Rappresentanza all'atto della richiesta di visto.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di:
- a) copia della domanda di ricongiungimento rilasciata dalla Questura;
- b) avvenuto accertamento a cura della Rappresentanza stessa, mediante
atti di stato civile od altra certificazione idonea in base alle leggi
locali, dell'esistenza del vincolo di parentela del richiedente il visto
con il familiare residente in Italia (l'eventuale documentazione di
stato civile proveniente da Paesi terzi dovrà essere tradotta
e legalizzata dall'Ufficio consolare territorialmente competente).
La Rappresentanza potrà rilasciare il visto previa ricezione
per via telegrafica del nulla osta nominativo da parte della Questura
competente. La citata Legge 40 dispone peraltro che, in mancanza del
nulla osta o del provvedimento di diniego della Questura, trascorsi
90 giorni dalla richiesta dello stesso nulla osta, l'interessato possa
ottenere il visto d'ingresso direttamente dalla Rappresentanza a fronte
di quanto previsto ai precedenti punti a) e b).
A stranieri coniugi o genitori a carico di un cittadino italiano o di
altro Paese dello "spazio economico europeo" residente in
Italia, che intendano stabilirsi con esso nel nostro Paese, verranno
rilasciati visti non di ricongiungimento familiare, bensì per
"motivi familiari".
16)
Studio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio o
svolgere ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale
o continuativo.
Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la
frequenza di corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere pubblico
(statale, regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni
riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che la semplice
prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per sé rischi
di immigrazione illegale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate
garanzie circa:
- a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;
- b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo
italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti italiani di diritto
pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali
riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da
Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri
Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità,
o accertate garanzie economiche personali o della propria famiglia (non
dichiarazioni di garanzia rilasciate da terze persone);
- c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria
in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il suo
Paese di origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa
per spese sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti per
tutta la loro durata, con polizza di ente o società italiani
o con polizza straniera accompagnata da dichiarazione consolare sulla
sua validità in Italia, che specifichino le forme di assistenza
previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle
tariffe stabilite.
In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università
italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte
annualmente con Circolare della Direzione Generale per le Relazioni
Culturali del Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro,
la concessione di idoneo visto per studio per l'esame di ammissione
all'Università e per l'eventuale frequenza di corsi preliminari
di lingua italiana.
Ai fini di una maggiore speditezza della procedura, viene tenuto debitamente
conto delle richieste di visti per studio avanzate da studenti presentati
dal locale Istituto Italiano di Cultura o dall'Ufficio Scuole della
Rappresentanza.
Per richiedenti che siano docenti, studiosi, ricercatori o, in genere,
uomini di cultura di chiara fama o direttamente e favorevolmente noti
alla Rappresentanza, la pratica di visto sarà avviata con procedura
di speditezza e di riguardo consona alla notorietà della persona
o alla rilevanza delle attività culturali da svolgere. A tal
fine, viene tenuto debitamente conto delle richieste di visto avanzate
da stranieri presentati da Istituti Italiani di Cultura o da Uffici
Scuole delle nostre Rappresentanze o di quelle di altre Parti contraenti
o da Istituzioni accademiche o culturali del Paese di accreditamento
di notoria e sicura affidabilità.
Se l'attività culturale, di ricerca o di studio è destinata
ad essere svolta dietro compenso o retribuzione (non è tale il
normale rimborso spese), allo straniero sarà rilasciato, se ne
ricorrono le condizioni, un visto per "lavoro autonomo".
N.B. Al familiare che eventualmente accompagni uno studente maggiorenne
con visto per studio di breve durata potrà essere rilasciato,
se ne ricorrono le condizioni, non un visto per "motivi familiari",
ma solo un visto per "turismo".
A richiedenti minorenni possono essere rilasciati visti per studio solo
previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà. Non
è tuttavia consentito il rilascio del visto a minori di anni
14 o a coloro che, anche maggiori di anni 14, intendano iscriversi in
Italia a corsi a livello di scuola dell'obbligo. Ai minori di anni 14
può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio
di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo
culturale-linguistico, organizzati da Associazioni od Istituti di provata
e nota affidabilità.
Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno essere
rilasciati, oltre a visti per i suddetti corsi brevi, anche visti per
studio di lunga durata per la frequenza di corsi presso Istituti di
istruzione pubblici o parificati o legalmente riconosciuti, a livello
secondario superiore, o di corsi di formazione regionale, ma alle seguenti
condizioni:
- a) che dimostrino di essere titolari di borse di studio - conferite
dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti nel quadro di programmi
di cooperazione culturale o allo sviluppo, da Enti italiani di diritto
pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali
riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da
Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri
Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità
- comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi
possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- b) che, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto a), i richiedenti
dimostrino di essere in possesso di adeguate garanzie di accoglimento,
fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati ed
anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi
possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- c) che, qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento di
cui ai punti precedenti coprano solo parzialmente le spese per il soggiorno
in Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio), i richiedenti
dimostrino di essere in possesso di documentate e adeguate garanzie
economiche integrative fornite dalla propria famiglia o da Enti pubblici
del Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia
offerta da terzi privati).
Per richiedenti l'ingresso per noviziato, studio o formazione religiosa,
la pratica di visto per studio sarà avviata alle seguenti condizioni
agevolate:
- a) che il richiedente sia diretto presso la Santa Sede o i suoi Organi
centrali, Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle
Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività
di formazione religiosa;
- b) che la richiesta di visto faccia oggetto di specifica segnalazione
alla Rappresentanza a mezzo Nota Verbale della locale Nunziatura Apostolica
o da parte delle stesse Autorità vaticane;
- c) che, al di fuori delle ipotesi di cui al punto b), il richiedente
esibisca alla Rappresentanza una dichiarazione dell'Ente religioso di
destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica, comprovante
la sua accettazione presso l'Istituto e nella quale siano indicati anche
la durata del periodo di noviziato, studio o formazione e le condizioni
di vitto e alloggio, se cioè a carico dell'Istituto o dello stesso
richiedente. In quest'ultimo caso, valido soprattutto per studenti esterni
frequentanti Istituti universitari religiosi, il richiedente dovrà
produrre adeguata garanzia economica del suo mantenimento durante il
soggiorno per studio in Italia.
17)
Tirocinio (di breve o di lunga durata)
Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a
90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo
di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero
chiamato da un datore di lavoro che intenda stipulare con lui un contratto
di formazione o di tirocinio: contratto che, in base alla vigente normativa
italiana, è caratterizzato non solo dallo scambio di lavoro con
retribuzione (come nel lavoro subordinato), ma anche dal fine di apprendimento
dello stesso prestatore di lavoro e dall'obbligo per il datore di lavoro
di impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento da parte
del prestatore di lavoro di una qualificazione professionale.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza
di specifica "autorizzazione", rilasciata al datore di lavoro
a nome dello straniero dalla competente "Direzione provinciale
del lavoro - Servizio politiche del lavoro", corredata del "nulla
osta provvisorio" della Questura competente.
Allo straniero che intenda seguire nel nostro Paese corsi di formazione
o di addestramento professionale senza prestazione di alcuna attività
lavorativa subordinata sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni,
un visto per "studio". Allo straniero dipendente da impresa
straniera, o da impresa italiana con sede all'estero, che sia inviato
dal suo datore di lavoro ad apprendere o verificare l'uso e il funzionamento
di beni strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito
di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale sarà
rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "affari".
18)
Transito
Consente il transito (non superiore a 5 giorni) allo straniero attraverso
il territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno
Stato terzo ad un altro Stato terzo.
Il visto di transito è concesso a condizione che allo straniero
sia garantito l'ingresso nello Stato terzo di destinazione e che il
tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio
delle altre Parti contraenti.
La concessione di visti di transito è sempre subordinata alla
verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti in generale
per il rilascio di un visto turistico di pochi giorni, in particolare
per quanto attiene alla regolarità del soggiorno dello straniero
nel suo Paese, alle sue condizioni socio-economiche, alla coerenza delle
motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale ed alla effettiva
necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen,
nonché alla sua disponibilità di mezzi sufficienti a coprire
le spese del suo breve soggiorno all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti,
ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione
finale
- b) se non viaggia con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto
di viaggio (aereo, marittimo, ferroviario) o, solo laddove le Compagnie
subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto,
prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.
19)
Transito aeroportuale
Consente allo straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di
transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto,
senza accedere al territorio Schengen, durante scali o tratte di un
volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione
al diritto generale di transito senza visto attraverso la zona internazionale
di transito degli aeroporti.
Il visto è richiesto per:
- i cittadini dei Paesi soggetti a tale tipo di visto;
- i viaggiatori non cittadini di tali Paesi in possesso di un documento
di viaggio rilasciato dalle Autorità degli stessi Paesi.
Se il transito ha luogo attraverso un aeroporto italiano, detti stranieri
sono tuttavia esentati dall'obbligo di munirsi di tale visto, ove siano
in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità
rilasciato da uno degli Stati membri dello SEE, dal Canada o dagli Stati
Uniti d'America.
La concessione di visti di transito aeroportuale è sempre subordinata
ad attenta verifica della regolarità del soggiorno dello straniero
nel suo Paese, delle sue condizioni socio-economiche, della coerenza
delle motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale e della
effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso scali
aeroportuali situati all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti,
ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione
finale
- b) biglietto aereo o, solo laddove le Compagnie aeree subordinino
l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione
di viaggio fino allo stesso Paese.
20)
Turismo (di breve durata)
Consente l'ingresso, sempre e soltanto ai fini di un soggiorno di breve
durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per
motivi turistici, ovvero per finalità diverse da quelle di cui
alle altre tipologie specifiche di visto, e che sia in grado di dimostrare,
in rapporto al suo status economico-sociale, il possesso di mezzi sufficienti
a coprire autonomamente le spese relative al soggiorno richiesto.
Per tale verifica, la Rappresentanza può richiedere a sua discrezione
ogni elemento o documentazione ritenuti necessari per prevenire il pericolo
di immigrazione illegale, con particolare riguardo all'accertamento
che la posizione lavorativa, familiare o, più in generale, economico-sociale
dello straniero nel suo Paese sia tale da confermare il suo effettivo
interesse al rientro.
Le richieste di visto avanzate da turisti individuali devono essere,
in linea di principio, accompagnate dall'esibizione di un valido titolo
di viaggio di andata e ritorno e da conferme di prenotazioni alberghiere
o "vouchers" turistici, salvo nel caso in cui lo straniero
intenda viaggiare con mezzi propri o non esibisca prenotazioni ma sia
manifestamente in grado di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno.
Si rammenta che la nuova Legge n.40/1998 ha abrogato l'"attestazione
di garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia.
Analoghe lettere di invito o dichiarazioni di garanzia di privati, da
sempre prive di qualsiasi valore giuridico, possono solo rappresentare
elementi aggiuntivi da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza.
Non sono ammissibili, invece, "dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà" od "autocertificazioni" di sorta,
poiché queste valgono solo per dichiarare fatti, stati e qualità
personali, e non già impegni o intenzioni future (Legge n.15/1968).
Al turista che viaggia in gruppo organizzato la Rappresentanza potrà
richiedere, a seconda del grado di affidabilità delle agenzie
di viaggio, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle
spese di soggiorno e di viaggio.
E' considerato turismo anche il c.d. "turismo shopping".
Per i minori partecipanti a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario
approvati dal "Comitato per la Tutela dei Minori Stranieri",
istituito con DPCM del 7 marzo 1994 presso il Dipartimento per gli Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza
avvierà la pratica di visto per "turismo", sempre previa
acquisizione dell'assenso all'espatrio da parte di entrambi gli esercenti
la patria potestà, in base all'autorizzazione scritta che lo
stesso Comitato avrà cura di far pervenire per tempo direttamente
alla Rappresentanza competente.
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